Art. 4.

      1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia i titoli di studio richiesti alla data dell'assunzione in ruolo.
      2. Per il personale non rientrante nella categoria di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436.